STATUTO DELL’ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO

ALLEGATO “B” ALL’ATTO REP. 75963/18844 DEL 13.12.2021 ai rogiti del Notaio Massimo Palazzo

STATUTO DELL’ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO

approvato con DPR n.355 del 17 maggio 1978

pubblicato nella G.U. n.192 dell’11 luglio 1978,

con variazioni ed integrazioni deliberate dal Collegio Accademico l’11 luglio 2011 e del 13 dicembre 2021

approvato dalla Prefettura di Firenze con decreto 25 marzo 2022

Art. 1
L’Accademia delle Arti del Disegno [di qui in poi: Accademia], con sede in Firenze, sorta come Compagnia nel 1339 e costituita con Rescritto 13 gennaio 1563 da Cosimo I de’ Medici, con emblema la triplice corona, tratto dalla firma monogrammatica di Michelangelo, in conformità con la sua secolare tradizione e con il proprio rilevante patrimonio bibliografico, archivistico e museale, nel contesto dell’universalità della cultura, senza fini di lucro, si propone di contribuire allo sviluppo delle arti, delle conoscenze e delle loro applicazioni,  incoraggia e promuove quegli studi e quelle manifestazioni che favoriscano l’attività di ricerca nei campi di competenza, di promozione, elaborazione e valorizzazione di quanto sia di interesse artistico, storico e scientifico.
Inoltre l’Accademia si prende cura del proprio patrimonio di cose come tutelate dal Codice dei Beni Culturali, per quanto riguarda protezione, conservazione, restauro e integrità; e mantiene attenzione in ordine alle stesse finalità relativamente al patrimonio culturale a carattere nazionale e internazionale.
L’Accademia potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali purché collaterali e minoritarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del DL 3 luglio 2017 n.117.

Art. 2
L’Accademia è composta di pittori, scultori, architetti, musicisti, cultori delle arti dello spettacolo, storici dell’arte, studiosi di discipline umanistiche e scientifiche interessati in spirito di volontariato alla conservazione, alla tutela delle opere d’arte e alla promozione e diffusione della cultura, scelti secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto, nonché personalità che abbiano contribuito con lasciti, sovvenzioni o con apporti significativi alle attività dell’Accademia.

Art. 3
L’Accademia comprende sei classi:
Pittura
Scultura
Architettura
Musica e Arti dello Spettacolo
Storia dell’Arte
Discipline Umanistiche e Scientifiche

Art. 4
Gli Accademici appartengono alle seguenti categorie:
Ordinari ed Emeriti
Corrispondenti
Accademici d’Onore

Art. 5
Gli Accademici Ordinari sono scelti dal Collegio Accademico fra gli artisti e le personalità della cultura e della scienza assunti a chiara fama, italiani e stranieri, che già rivestono la qualifica di Accademici Corrispondenti.
Il numero degli Accademici Ordinari non può essere superiore a venti per ogni classe, di cui non più di cinque stranieri.
Gli Accademici Ordinari costituiscono il Collegio Accademico e sono tenuti a partecipare all’attuazione dei programmi deliberati dal Collegio. Viene garantito a tutti gli Accademici di qualsiasi ordine e grado il libero accesso a tutti gli Atti dell’Accademia.

Art. 6
Gli Accademici Emeriti sono scelti dal Consiglio di Presidenza fra gli Accademici Ordinari, in base al criterio dell’eccezionale valore, in campo nazionale e internazionale, in numero non superiore a cinque per ogni classe salvo a colmare con nuove designazioni le vacanze nell’organico degli ordinari. Gli Accademici Emeriti partecipano al Collegio Accademico con diritto di voto.

Art. 7
Gli Accademici Corrispondenti sono scelti dal Collegio Accademico, in numero non superiore a venti per ogni classe, fra gli artisti e le personalità della cultura e della scienza di riconosciuto valore, italiani e stranieri. Il numero degli Accademici stranieri non può essere superiore a cinque per ogni classe. Gli Accademici Corrispondenti partecipano a Classi e Collegi con parere consultivo, eccettuate le votazioni sui nuovi Accademici nelle varie Classi, e possono essere chiamati a partecipare alle commissioni speciali.

Art. 8
Gli Accademici d’Onore sono scelti dal Collegio Accademico fra le personalità che si siano rese benemerite contribuendo ad incrementare il patrimonio dell’Accademia con lasciti, donazioni e sovvenzioni, o a valorizzare con significativi apporti le finalità e attività dell’Accademia. Essi vengono riuniti di norma due volte all’anno su disposizione del Consiglio di Presidenza, allo scopo di essere edotti delle attività dell’Accademia, e contribuire con le loro opinioni e proposte. Possono partecipare, su richiesta dei Presidenti delle Classi, alle riunioni di Classe e al Collegio Accademico per riferire su questioni specifiche e per dare attuazione ai programmi deliberati dal Collegio.

Art. 9
Agli Accademici Emeriti, Ordinari e Corrispondenti spetta il titolo di Professore.

Art. 10
Il titolo di Accademico è a vita. Tuttavia, su proposta del Consiglio di Presidenza, il titolo può essere revocato dal Collegio Accademico a maggioranza di due terzi dei suoi membri quando vi siano ragioni di indegnità o di incompatibilità o comprovato disinteresse con le attività dell’Accademia.

Art. 11
L’Accademia è retta da un Consiglio di Presidenza eletto dal Collegio Accademico e composto:
a) dal Presidente dell’Accademia, che lo presiede;
b) dai Presidenti di ciascuna Classe, o in loro assenza, dai rispettivi Vice-Presidenti. I Presidenti di ciascuna Classe a turno
ricoprono la carica di Vice-Presidente dell’Accademia;
c) da un Segretario Generale;
d) da un Tesoriere-Economo.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica cinque anni e il mandato è rinnovabile. Le cariche accademiche, che sono onorifiche, possono essere ricoperte soltanto da Accademici Emeriti e Ordinari.
Il Consiglio di Presidenza è convocato nei termini e modi previsti dal Regolamento.
Al Consiglio di Presidenza competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio dell’Accademia, con riserva di ratifica da parte del Collegio Accademico per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la proposta per l’istituzione di nuove Classi.

Art. 12
Il Presidente rappresenta l’Accademia, vigila sull’osservanza delle norme statutarie, sopraintende e regola ogni attività dell’Accademia, nomina le Commissioni, con facoltà di presiederne i lavori, dà esecuzione ai deliberati degli organi di governo dell’Accademia e dispone l’emissione dei titoli d’incasso e di spesa.

Art. 13
Il Vice-Presidente di turno assume le funzioni di Presidente in caso di assenza o d’impedimento di questo, nell’ambito di competenza.

Art. 14
I Presidenti di Classe sono nominati dal Collegio Accademico su designazione della classe.
Essi sono responsabili dell’andamento dei lavori delle rispettive Classi, propongono i programmi annuali delle attività e ne riferiscono al Consiglio di Presidenza affinché ne sia data notizia al Collegio Accademico e per il necessario coordinamento.

Art. 15
Il Segretario Generale interviene a tutte le adunanze del Consiglio di Presidenza e del Collegio Accademico, e a sua scelta delle Classi; compila gli atti e controfirma i verbali e i diplomi di nomina degli Accademici.

Art. 16
Il Tesoriere Economo amministra il patrimonio dell’Accademia in conformità delle previsioni di spesa approvate dal Collegio Accademico e in esecuzione dei deliberati del Consiglio di Presidenza, e presenta al Collegio per l’approvazione il rendiconto annuale comprensivo della situazione patrimoniale.

Art. 17
Il Collegio Accademico, convocato nei termini e modi previsti dal Regolamento, indica le linee di attività artistica, culturale e scientifica dell’Accademia, valuta periodicamente i risultati dell’attività delle singole classi, nomina gli Accademici Ordinari, Emeriti e Corrispondenti, delibera sul bilancio, conferisce le cariche accademiche, delibera sugli atti di straordinaria amministrazione adottati dal Consiglio di Presidenza, e adotta le modifiche statutarie.
Le deliberazioni del Collegio sono adottate in prima convocazione a maggioranza con la presenza di almeno la metà degli Accademici Ordinari ed Emeriti, e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
Le votazioni nel Collegio e nelle singole classi avvengono per scrutinio nominale. Il Presidente dell’Accademia, quando sia necessario, ha facoltà di far procedere a scrutinio segreto.

Art. 18
Le proposte di nomina ad Accademico Ordinario sono avanzate da non meno di due Accademici Ordinari, appartenenti alla Classe di riferimento del candidato, e sono accompagnate da una relazione illustrativa.

Le proposte di nomina ad Accademico Corrispondente sono avanzate da non meno di tre Accademici, due Ordinari e uno Corrispondente, ugualmente appartenenti alla Classe di riferimento del candidato, e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Il Presidente della Classe sottopone a votazione la proposta nella prima riunione di Classe cui partecipi almeno uno dei proponenti. Ove il candidato riscuota la maggioranza dei voti dei presenti, viene designato per la nomina.
Le designazioni munite dei curricula vengono inoltrate al Consiglio di Presidenza, che le esamina, e sottoposte al Collegio Accademico per la deliberazione sul conferimento della nomina.

Gli Accademici d’Onore sono nominati dal Collegio Accademico su designazione del Consiglio di Presidenza dietro proposta di due Accademici Ordinari o Emeriti.

Art. 19
Il Collegio Accademico si riunisce almeno quattro volte l’anno in seduta ordinaria, sotto la presidenza del Presidente dell’Accademia. Il Presidente ha facoltà di riunire il Collegio ogni qualvolta lo creda necessario.

Art. 20
Le riunioni delle Classi, convocate nei termini e modi previsti dal Regolamento, sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti ordinari, ed in seconda convocazione sono valide comunque.
Alle adunanze della Classe partecipano con funzione consultiva gli Accademici Corrispondenti.
Le votazioni avvengono per scrutinio nominale.

Art. 21
È tenuta annualmente un’adunanza solenne di tutti gli Accademici. In questa adunanza sono convocati gli Accademici di nuova nomina ed è svolta dal Presidente una esposizione sulle attività dell’Accademia.

Art. 22
Il Collegio Accademico nomina annualmente fra gli Accademici Emeriti e Ordinari i Revisori dei conti della gestione finanziaria dell’Ente, in numero di due effettivi e due supplenti, oltre ad un revisore esterno in possesso dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali. Per l’esercizio del mandato valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Tale organo può inoltre esercitare, al superamento di determinati limiti, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’organo di controllo è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 23
Il Presidente dell’Accademia trasmette annualmente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali una relazione sull’attività dell’Accademia.

Art. 24
Gli Accademici Emeriti, Ordinari, Corrispondenti e d’Onore hanno titolo a fregiarsi dell’emblema michelangiolesco dell’Accademia: la triplice corona, monogramma allegorico delle tre Arti: Pittura, Scultura ed Architettura.

Art. 25
Gli Accademici Ordinari, che senza giustificato motivo non siano presenti a tre consecutive adunanze del Collegio o che, a giudizio dello stesso, non partecipino fattivamente all’attuazione dei programmi dell’Accademia, decadono dalla nomina.

Art. 26
I Professori Emeriti, Ordinari e Corrispondenti sono tenuti al versamento di un contributo annuale destinato al perseguimento delle finalità di cui all’Art. 1, il cui ammontare è stabilito dal Regolamento. Il versamento deve aver luogo entro i primi tre mesi dell’anno. Il mancato versamento dopo tre richiami potrà comportare una valutazione da parte del Consiglio di Presidenza ai fini della decadenza dalla nomina. Il versamento da parte degli Accademici d’Onore è su base volontaria.

Art. 27
L’Accademia si doterà di un proprio Regolamento proposto dal Consiglio di Presidenza ed approvato dal Collegio Accademico.

Art. 28
Il Consiglio di Presidenza, qualora accerti difficoltà per la prosecuzione dell’attività e per il conseguimento delle finalità accademiche, può disporre la sospensione dell’attività, e se non vi fossero i mezzi per la ripresa dell’attività, il Collegio Accademico, con la maggioranza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto, può decidere lo scioglimento dell’Accademia, nominando i liquidatori e disponendo che tutti i beni passino ad altro Ente che non persegua fini di lucro e che operi nel campo delle attività proprie dell’Accademia.

Art. 29
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e normativa correlata.

F.to Cristina Acidini
F.to Massimo Palazzo, Notaio vi è il sigillo