REGOLAMENTO
DELL’ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO

Promulgato dal Consiglio di Presidenza e approvato dal Collegio Accademico in conformità dell’art. 27 dello Statuto il giorno

 

Art. 1
L’Accademia delle Arti del Disegno, nell’ambito delle attività previste dal secondo comma dell’art. 1 dello Statuto, agisce in tutte le sedi opportune, compresa quella giudiziaria.

Art. 2
Sono considerati studiosi, ai sensi dell’art.2 dello Statuto, le personalità di riconosciuto valore, italiani e stranieri, che hanno illustrato i campi delle Arti e delle Scienze o che hanno comunque contribuito all’ampliamento delle conoscenze umane.

Art. 3
Qualora le esigenze di tutela e di difesa dell’Istituzione o del patrimonio artistico lo richiedano, il Presidente dell’Accademia, su proposta di un Presidente di Classe, può convocare adunanze congiunte di tutte le Classi.

Art. 4
Nella classe di Discipline Umanistiche e Scientifiche sono compresi, come Accademici Ordinari, dieci studiosi di discipline umanistiche e dieci studiosi di scienze. Per i cinque Accademici Emeriti il Consiglio di Presidenza prescinde dalla predetta suddivisione.

Art. 5
Per le nomine ad Accademici, di cui agli artt. 5, 17 e 18 dello Statuto, dopo la proposta avanzata da non meno di due Accademici ordinari, appartenenti alla Classe di riferimento del candidato (per la nomina a Accademici Ordinari), ovvero da non meno di tre Accademici, due Ordinari e uno Corrispondente, ugualmente appartenenti alla Classe di riferimento del candidato (per la nomina a Accademici Corrispondenti), la scelta da parte del Collegio Accademico viene operata in relazione alle indicazioni essenziali collegate alla proposta, con valutazione dell’opera svolta dagli artisti e dalle personalità della Cultura e della Scienza, italiani e stranieri, a votazione segreta espressa con l’apposita scheda disposta dal Segretario Generale. Per gli Accademici Corrispondenti di cui all’art. 7 dello Statuto, qualora e fino a quando appartengano all’Amministrazione dei Beni Culturali, è sospesa, per la natura delle funzioni pubbliche da loro esercitate, la nomina ad Accademici Ordinari.

Art. 6
Ogni nuovo Accademico, all’atto della sua nomina approvata dal Collegio Accademico, sarà informato dalla Presidenza di questa designazione, e sarà tenuto a comunicare la sua accettazione. In assenza di una risposta positiva comunque espressa, dopo sei mesi la nomina sarà considerata decaduta.

 Art. 7
Gli Accademici Corrispondenti, entro due anni dalla nomina, sono tenuti a depositare presso l’Accademia una testimonianza della propria attività, concordata con la Classe di riferimento, e il proprio curriculum aggiornato.

Tutti gli Accademici sono invitati ad aggiornare periodicamente la documentazione delle loro attività.

Art. 8
Gli Accademici Emeriti, Ordinari, Corrispondenti e Onorari impegnati nelle attività istituzionali quali mostre, convegni, ecc., delle quali si assumono liberamente le spese in toto o in parte e che, nonostante i solleciti del Tesoriere Economo, non corrispondano all’impegno economico, dopo sei mesi dovranno essere considerati sospesi e dopo un anno decaduti, fatta salva ogni altra azione.

 Art. 9
Le comunicazioni degli organi sociali sono effettuate in via telematica, o per posta, o, per particolari urgenze, in via telefonica, e comunque con pubblicazione all’Albo Sociale dell’Accademia, consistente in un’area riservata nel sito apposito dell’Accademia.

Art. 10
Per le nomine di ciascuna delle cariche del Consiglio di Presidenza, in relazione ai nominativi proposti da ogni Classe, si procede in sede del Collegio Accademico formalmente convocato, e legittimato a deliberare nelle previsioni dell’art. 17 dello Statuto, ad una prima votazione a schede segrete, salvo concorde decisione. Se nessuno dei nominativi proposti raggiunge la maggioranza prescritta, si procede ad un secondo scrutinio ed eventuale ballottaggio fra i due nominativi che nel secondo scrutinio abbiano riportato pari voti.
Se durante l’anno accademico rimane vacante qualche carica, il Consiglio di Presidenza, ove creda urgente provvedervi, procederà alla cooptazione con riserva di ratifica alla prima Assemblea utile del Collegio Accademico. Il nuovo eletto scade contestualmente al Consiglio stesso.

 Art. 11
Per le designazioni a Presidente e Vice Presidente di Classe si procede in seno alle Adunanze delle Classi di cui all’art. 20 dello Statuto a scrutinio segreto, salvo concorde decisione.

 Art. 12
Il Presidente dell’Accademia, eletto secondo il dettato dell’art. 17 dello Statuto, nelle competenze previste dall’art. 12 dello Statuto, adotta tutte le iniziative e provvedimenti necessari in caso di urgenza, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Presidenza e, ove necessario, del Collegio Accademico. Può delegare il Tesoriere Economo all’emissione dei titoli di incasso e di spesa.

 Art. 13

Il Vicepresidente dell’Accademia, nelle previsioni dell’art.13 dello Statuto, è scelto fra i Presidenti delle Classi. La durata del mandato è determinata dividendo la durata in carica del Consiglio per il numero delle Classi, e la turnazione segue l’ordine delle Classi stabilito dall’art. 3 dello Statuto.

 Art. 14
Il Segretario Generale, nominato dal Collegio Accademico su proposta del Consiglio di Presidenza, vigila sul regolare svolgimento dell’attività dell’Accademia, sulla gestione dei beni immobili, sulla conservazione delle opere d’arte e delle altre proprietà dell’Accademia; presiede alla compilazione degli inventari, concernenti i beni di proprietà dell’Accademia; è depositario dei registri contabili, redatti annualmente ai sensi dello Statuto; vigila sull’Archivio storico e sulla Biblioteca; è, di diritto, segretario delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l’assegnazione dei premi dell’Accademia. Il Segretario Generale convoca, su indicazione del Presidente, il Consiglio di Presidenza e il Collegio Accademico, provvede all’esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi dell’Accademia e dipende direttamente dal Presidente per l’espletamento dei suoi compiti.

 Art. 15
Il Tesoriere Economo, nominato dal Collegio Accademico su proposta del Consiglio di Presidenza, in virtù della delega conferita firma i titoli d’incasso e di spesa; riscuote le somme pagate all’Accademia e destinate al Fondo Sociale, e le versa nel conto corrente intestato “Accademia delle Arti del Disegno”.
Il Tesoriere Economo informa periodicamente il Segretario Generale su tutte le attività affidategli e, in particolare, sull’esatto adempimento della funzione amministrativo-contabile demandatagli. Verifica inoltre che ogni iniziativa approvata dal Collegio Accademico, dal Consiglio di Presidenza, dalle Classi e dalle Commissioni abbia la copertura finanziaria necessaria alla sua attuazione. Predispone il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Presidenza, previo preventivo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, e successivamente al Collegio Accademico per le deliberazioni definitive.
Il Tesoriere segnala al Consiglio di Presidenza il nominativo degli Accademici che non hanno rispettato gli impegni di cui all’art. 8 del Regolamento, o che non hanno adempiuto a quanto previsto dall’art. 26 dello Statuto

Art. 16
Il Consiglio di Presidenza è composto e regolato in conformità dell’art. 11 dello Statuto. Delibera su tutto quanto concerne l’amministrazione, l’attività culturale e scientifica, il personale ed i servizi dell’Accademia, fissa i termini e modi delle convocazioni, e quant’altro necessario per la gestione dell’Istituzione. La convocazione è disposta dal Presidente, e, nel caso previsto dall’art. 13 dello Statuto, dal Vice Presidente, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, con comunicazione almeno quattro giorni prima della riunione, salvo particolari urgenze. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. Il verbale, dopo l’approvazione, è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

 Art. 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Collegio Accademico, nelle previsioni dell’art. 22 dello Statuto, è convocato almeno quattro giorni prima della riunione del Collegio dei Revisori stesso, ed è presieduto dall’Accademico più anziano. Esercita il preventivo riscontro amministrativo e contabile della gestione dell’Accademia, verificandone la legittimità e la regolarità, nonché l’osservanza delle disposizioni statutarie. Ogni delibera è adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

 Art. 18
La convocazione del Collegio Accademico, composto dagli Accademici Ordinari ed Emeriti, nelle previsioni degli artt. 17-18-19 dello Statuto, è disposta dal Presidente, che lo presiede, almeno dieci giorni prima della data prevista, nei termini e modi di cui all’art. 9 del presente Regolamento, con comunicazione dell’ordine del giorno da affiggere anche all’Albo sociale di cui all’area riservata nel sito dell’Accademia. Le delibere sono adottate in prima convocazione a maggioranza, come dall’art. 17 dello Statuto. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario dell’Assemblea.

 Art. 19
Le Adunanze delle Classi di cui all’art. 3 dello Statuto sono convocate dal Presidente o Vice Presidente della Classe e deliberano nelle previsioni dell’art. 20 dello Statuto con comunicazione ai propri componenti della convocazione e dell’ordine del giorno, secondo quanto disposto dall’art. 9 del presente Regolamento, almeno quattro giorni prima della riunione, salvo particolari urgenze.
Le delibere sono valide in prima convocazione con la maggioranza dei componenti ordinari, ed in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le proposte formulate per nuovi Accademici, secondo l’art. 18 dello Statuto, accompagnate da note sintetiche, vengono portate da ogni Classe al Consiglio di Presidenza, per il necessario esame e votazione secondo l’art. 5 del presente Regolamento. L’Adunanza della Classe può essere convocata anche su richiesta dell’Accademico più anziano, previa autorizzazione del Presidente dell’Accademia, per discutere specifiche questioni.

 Art. 20
Nelle previsioni dell’art. 1 del presente Regolamento, l’Accademia promuove esposizioni collettive degli artisti dell’Accademia, secondo le direttive del Consiglio di Presidenza. Organizza esposizioni di artisti italiani e stranieri, indipendentemente dalla loro appartenenza all’Accademia. Nell’ambito del Calendario Sociale, le Classi organizzano attività, conferenze e  corsi di lezioni relativi alle rispettive discipline.
Le pubblicazioni speciali e straordinarie e i cataloghi delle esposizioni possono essere assunti dall’Accademia o farsi sotto i suoi auspici secondo la delibera del Consiglio di Presidenza.
Nelle pubblicazioni dell’Accademia potranno trovar posto anche lavori, comunicazioni e note di persone non appartenenti all’Accademia stessa, purché presentati dalla Classe competente per materia, e approvati dal Consiglio di Presidenza.

Art. 21
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, il Presidente, nel nominare le Commissioni relative ai programmi dell’Accademia, può chiamare a far parte di dette Commissioni gli Accademici Emeriti, Ordinari, Corrispondenti e gli Accademici d’onore delle varie classi.

Il Coordinatore della Commissione è designato a maggioranza dai membri della Commissione stessa, e può essere esonerato dal Presidente, sentita la Commissione. E’ responsabile del suo corretto funzionamento, redigerà quando necessario relazioni sull’attività espletata e collabora con le Classi di riferimento.

Le Commissioni vengono istituite dal Consiglio di Presidenza.

 Art. 22
Ogni Accademico, all’atto dell’accettazione della nomina, si impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento dell’Accademia delle Arti del Disegno, e a cooperare attivamente alla realizzazione degli scopi e delle finalità perseguite dall’Accademia.

 Art. 23
La seduta solenne, di cui all’art. 21 dello Statuto, è tenuta annualmente nel luogo ritenuto più consono dal Consiglio di Presidenza.

 Art. 24
I legati, le donazioni ed ogni liberalità che confluiscono nel Fondo Sociale, sono amministrati dall’Accademia nel rispetto delle volontà dei loro intestatari italiani o stranieri, e nelle finalità e necessità dell’Istituzione. L’Accademia, su delibera del Consiglio di Presidenza, conferisce riconoscimenti, borse di studio, contributi ed assegni per la ricerca secondo le disponibilità di bilancio, o in esecuzione di disposizioni testamentarie, o per iniziativa altrui, quando ne accetta l’incarico.
Le Commissioni Giudicatrici, composte di cinque Accademici, sono nominate nelle Adunanze delle Classi interessate e sottoposte alla ratifica del Consiglio di Presidenza; procedono a dettare le norme regolamentari per le iniziative di cui al secondo comma del presente articolo da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio di Presidenza. Le proposte delle Commissioni Giudicatrici sono sottoposte all’approvazione della Classe competente ed alla delibera definitiva del Consiglio di Presidenza. I riconoscimenti che non comportino bandi e concorsi sono deliberati dal Consiglio di Presidenza.

 Art. 25
Le Pubblicazioni sono disposte dal Consiglio di Presidenza previa informazione alle  Classi.

L’attività dell’Editore comprende il diritto esclusivo di stampa ex artt. 1322, 1655 C.C., pubblicazione, vendita, promozione per la conoscenza e diffusione dell’opera, senza cessione dei diritti d’autore, salvo specifica delibera del Consiglio di Presidenza dietro un equo compenso nelle previsioni dell’art. 2581 C.C. e secondo le norme Comunitarie di cui al CE 22.05.2001 n. 29/2001 art. 5 Dir. Cons. e successive disposizioni.
Le Collane dei Cataloghi dell’Accademia seguono rigorosamente un numero progressivo, e rientrano nello specifico rapporto stipulato con l’Editore.
Secondo le previsioni del contratto con gli espositori nei locali dell’Accademia, è consentito che l’espositore possa avere proprio materiale editoriale che se riferito allo specifico evento, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, potrà includere l’emblema dell’Accademia, nel contesto del “patrocinio”, ma non potrà esservi altro riferimento alla Collana ufficiale. La forma editoriale non potrà essere tale da ingenerare equivoci o fraintendimenti in relazione alla collana ufficiale dell’Accademia.

 Art. 26
Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio di Presidenza e approvata dal Collegio Accademico nelle previsioni dell’art. 27 dello Statuto.

 Segretario Generale                                                                                       Presidente
Giorgio Bonsanti                                                                                                   Cristina Acidini